La Corte di Cassazione ha sancito che tutti i docenti, anche i supplenti, hanno diritto alle indennità accessorie. Come si ottengono?
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha, finalmente, fatto chiarezza su una complicata vicenda, che aveva sollevato l’ira e l’indignazione di molti insegnanti.
La questione riguarda il riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e del Compenso Individuale Accessorio (CIA), normalmente attribuito al personale ATA e al corpo insegnanti. Molti supplenti, infatti, si sono visti negare il pagamento delle indennità accessorie.
In precedenza, tuttavia, la Corte di Giustizia aveva sottolineato che tali voci retributive spettassero anche nelle ipotesi di supplenze brevi. L’ordinanza della Cassazione ha confermato tale orientamento, stabilendo che anche i supplenti hanno diritto a un’indennità di valore compreso tra 80 e 300 euro al mese, in base ai livelli di anzianità.
Ad annunciare questa importante novità è stato il sindacato Anief, che ha definito il provvedimento come “un’ordinanza esemplare“, perché renderebbe, finalmente giustizia a numerosi lavoratori che per anni sono stati fortemente penalizzati. Ma analizziamo la vicenda nel dettaglio.
Indennità e arretrati superiori a 3 mila euro all’anno per docenti e ATA: come ottenerla?
Il personale ATA e i docenti che svolgono supplenze per brevi periodi (anche per un solo giorno) possono richiedere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA).
L’ammontare dell’indennità varia a seconda del livello di anzianità e va dagli 80 ai 300 euro al mese, accreditati direttamente in busta paga.
A riconoscere l’agevolazione anche per tale categoria di lavoratori è stata la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 21 febbraio 2024. I giudici hanno specificato che l’attribuzione delle indennità accessorie è diretta applicazione del principio di non discriminazione, stabilito alla clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e posto a tutela di tutti i lavoratori.
Non sono, dunque, consentite discriminazioni a seconda del tipo di contratto e della sua durata, perché ai dipendenti che svolgono le medesime mansioni devono esser assicurate le stesse condizioni.
I dipendenti del settore scolastico che hanno svolto, negli ultimi anni, supplenze brevi hanno diritto anche agli arretrati. Nel dettaglio, il personale docente può richiedere la RDP e il personale ATA (amministrativi, tecnici e ausiliari) il CIA.
Attenzione, però, perché il sindacato Anief ha specificato che il diritto alle indennità accessorie è soggetto a prescrizione e, dunque, si estingue dopo un certo periodo di tempo. Gli interessati, dunque, devono inviare quanto prima una diffida e fare ricorso al Tribunale. Solo in questo modo possono ottenere più di 3 mila euro in più, per ciascun anno scolastico.